La Legge 68/99 definisce il “collocamento mirato”, come l’insieme di servizi che favoriscono l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità e delle categorie protette.
Il Servizio Occupazione Disabili – Collocamento Mirato di Milano garantisce un effettivo supporto all’ inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, attraverso una reale valutazione della compatibilità tra il lavoratore e la mansione lavorativa e offre ai datori di lavoro consulenza sui servizi amministrativi e di supporto relativi all’applicazione della legge 68/99.
Il decreto legislativo n. 151 del 14.09.2015 introduce alcune modifiche in materia di collocamento obbligatorio. Nella scheda sintetica vengono presentate le principali modifiche.

CHI E’ SOGGETTO ALL’OBBLIGO
I datori di lavoro pubblici e privati che rientrano nelle seguenti classi dimensionali sono obbligati ad assumere personale con disabilità in misura variabile secondo il numero totale dei dipendenti:
da 15 a 35 dipendenti computabili 1 persona disabile
da 36 a 50 dipendenti computabili 2 persone disabili
oltre 50 dipendenti computabili 7% della base computo persone disabili (1% della base computo persone ex art. 18)
COSA FARE PER ASSOLVERE L’OBBLIGO
Ogni anno l’azienda in obbligo rispetto agli adempimenti previsti dalla Legge 68/99 deve presentare il Prospetto Informativo
In base alle proprie caratteristiche e alla situazione aziendale, è possibile attivare le seguenti azioni:
- stipulare una convenzione di inserimento lavorativo ex art 11 l. 68/99 con la Città Metropolitana di Milano
- stipulare con una cooperativa sociale di tipo B una convenzione ex art 14 dlgs. 276/03
- fare richiesta on line di Nulla Osta nominativo alla Città Metropolitana di Milano
- fare richiesta on line di Computo alla Città Metropolitana di Milano
- fare richiesta on line di Richiesta di esonero parziale e versamento tramite MAV
- fare richiesta on line di Sospensione dagli obblighi al servizio competente della Città Metropolitana di Milano
CHE VANTAGGI OFFRE LA LEGGE 68/99
Stipulare una convenzione con la Città Metropolitana di Milano permette alle aziende che devono assumere persone con disabilità di assolvere l’obbligo in un arco temporale più ampio utilizzando tutti i tipi di contratto previsti per legge.
Anche il tirocinio formativo pur non essendo un rapporto di lavoro in senso stretto adempie l’obbligo all’interno della convenzione.
La convenzione permette, inoltre, di godere di incentivi alle assunzioni previsti dalla Legge.
COSA SUCCEDE A CHI NON E’ IN REGOLA CON LA LEGGE 68/99
E’ previsto dalla Legge Fornero sul mercato del lavoro che il nostro Servizio trasmetta periodicamente l’elenco delle aziende che non hanno rispettato la Legge 68/99 alla Direzione Territoriale del Lavoro per territorio per i provvedimenti di competenza. Il Servizio, in casi di grave inottemperanza, può inoltre procedere con avviamenti d’ufficio.
Sono previste sanzioni di carattere amministrativo per:
• mancato/ritardato invio del Prospetto Informativo
• mancata assunzione del disabile
• mancato versamento dei contributi in caso di esonero parziale
Il Servizio Occupazione Disabili non rilascia direttamente al datore di lavoro la certificazione di ottemperanza indispensabile per partecipare a bandi per appalti pubblici ma su richiesta all’ente che indice ed aggiudica l’appalto.(Legge N. 133 del 06.08.08 art. 40 comma 5).
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Contattare direttamente il Servizio Occupazione Disabili tramite mail a info.disabili@afolmet.it