Dal 12 marzo 2016 il lavoratore deve comunicare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo attraverso una nuova procedura online, introdotta dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

È previsto l’utilizzo di appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. 

La nuova modalità per il rilascio delle dimissioni, di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 151 del 2015, che si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e nei casi di risoluzione consensuale di cui all’art. 1372, comma 1, del codice civile, riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato ad eccezione dei seguenti: 

rapporti di lavoro domestico e i casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. “protette”; 

recesso durante il periodo di prova di cui all’art. 2096 del c.c.; 

dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del Lavoro territorialmente competente; 

rapporti di lavoro marittimo; 

rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

COME FARE

PROCEDURA ONLINE IN AUTONOMIA
Puoi comunicare le tue dimissioni compilando il form online per la trasmissione della comunicazione disponibile accedendo al servizio online dedicato 

È indispensabile essere in possesso del PIN dispositivo dell’INPS o SPID. 

Per ulteriori dettagli vedi il video tutorial pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

> video tutorial
 

La procedura è accessibile anche dal tuo smartphone o tabletscarica l’app. 

https://apps.apple.com/us/app/dimissioni-volontarie/id1325061066?ign-mpt=uo%3D4%3Dit&ls=1 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.gov.lavoro.dimissioni&hl=it=it 

PROCEDURA ONLINE CON SUPPORTO
Puoi rivolgerti a un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conto del lavoratore. 

DESTINATARI

tutti i lavoratori e le lavoratrici che intendono comunicare le proprie dimissioni.

MODALITÀ DI ACCESSO

Servizio gratuito e a distanza da casa attraverso l’uso dei portali web dedicati oppure attraverso un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro) . 

A CHI MI RIVOLGO

A un soggetto abilitato: patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

NOTE

Il lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità (art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del 2015). 

L’iniziativa ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” che penalizza in particolare alcune categorie di lavoratrici e lavoratori. 

APPROFONDIMENTi 

> consulta la guida
> sito Ministero del lavoro 

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