- L’attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
- Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell’assemblea, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell’Agenzia che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.
- Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe di poteri per determinati atti o categorie di atti a singoli membri del consiglio di amministrazione nonché al direttore. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
- a. nomina il direttore e, se ritenuto opportuno, il vicedirettore
- b. definisce con il direttore gli obiettivi della gestione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dall’assemblea;
- c. predispone le proposte di deliberazione di competenza dell’assemblea consortile;
- d. propone il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il piano programma all’assemblea consortile;e. propone il bilancio di esercizio e il conto consuntivo all’assemblea consortile;
- f. vigila sull’andamento gestionale dell’agenzia e sull’operato del direttore;
- g. approva il regolamento di organizzazione e il proprio regolamento di funzionamento;
- h. approva il regolamento di contabilità;
- i. provvede all’accettazione di lasciti e donazioni;
- j. delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive;
- k. nomina il segretario dell’azienda consortile di cui all’art. 26 e ne determina il compenso
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